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Il D.Lgs. 196/2003 è ancora in vigore

Nel campo della Privacy, il D.Lgs. 101/2018, in vigore dal 19/09/2018, elimina la collisione normativa tra il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003, abrogando molti degli articoli di quest'ultimo. Ovvero attualmente risulta vigente sia il Regolamento UE (GDPR) e sia la Normativa Nazionale per gli articoli non abrogati.

 

Infatti, il comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs. 101/2018 recita:

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili."

Nel dettaglio il D.Lgs. 101/2018 ha abrogato i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, di seguito elencati:

a) alla parte I:

1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;

2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII;

b) alla parte II:

1) il capo I del titolo I;

2) i capi III, IV e V del titolo IV;

3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;

4) il capo III del titolo V;

5) gli articoli 87, 88 e 89;

6) il capo V del titolo V;

7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;

8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;

c) alla parte III:

1) la sezione III del capo I del titolo I;

2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,165 e 169;

3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179;

4) il capo II del titolo IV;

5) gli articoli 184 e 185;

d) gli allegati B e C.

Pertanto, seppur radicalmente emendato dagli articoli del GDPR, il codice 196/2003 rimane in vigore nella legislazione italiana, grazie al decreto 101/2018.


Ad esempio, un caso interessante è l'articolo 111-bis dell'attuale D.Lgs. 196/2003 in merito ai Curriculum Vitae inviati spontaneamente:

"

Art. 111-bis

(( (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). ))

((1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.))

"

Ovvero: non e' necessario indicare il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula.